Art. 1.

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento e avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti. Sono vietati su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze».